Donazioni

Adozioni

Associati

Una legge da rifare

Feb 6, 2009 | LEAL informa, Legislazione

Il primo agosto è entrata in vigore la nuova legge sui maltrattamenti degli animali ma – come molti si saranno accorti – si è levato un coro di critiche da molte associazioni, compresa la LEAL.
Perché? Perché questa legge – in sintesi – si limita a punire con severità solo quei maltrattamenti che appaiono particolarmente cruenti, che cioè offendono il “sentimento verso gli animali”, quelli che – per intenderci – assurgono agli onori delle cronache. In pratica diventa un vero crimine la crudeltà gratuita ed efferata verso gli animali, in particolare i combattimenti di animali.
Si potrebbe pensare che sia comunque un passo avanti e lo sarebbe se a rimetterci non fossero stati tutti gli altri animali. Eh sì, perché questo risultato è stato ottenuto a caro prezzo:
1 – ora è molto più difficile punire i maltrattamenti “non telegenici” (animali domestici tenuti male, in spazi angusti o in condizioni precarie);
2 – ora è anche garantita l’impunità penale a tutti i maltrattamenti considerati socialmente, scientificamente od economicamente rilevanti: caccia, feste con animali riconosciuti di valore storico-culturale (in Spagna le fiestas e le corride sarebbero salve), allevamenti, trasporti, sperimentazione animale, zoo, circhi e tutti i settori disciplinati da leggi speciali che normalmente prevedono solo sanzioni amministrative o – come nel caso della caccia, minime ammende.
3 – infine le guardie zoofile potranno intervenire solo a tutela degli animali d’affezione (niente caccia, allevamenti ecc.)
In sintesi siamo quindi passati da una norma che tutelava tutti gli animali in ugual misura (anche se ridotta) ad una che tutela con forza solo un ridotto numero di maltrattamenti: quelli che fanno “orrore” (e non tutti).
UN PO’ DI … STORIA
Il 15 gennaio 2003 la Camera approva con 395 voti a favore, 7 astenuti e nessun contrario il disegno di legge “dei delitti contro la vita e l’incolumità degli animali”.
Si tratta di un disegno di legge innovativo (anche se ben lungi da potersi dire animalista), ma sufficientemente innovativo da meritare pesanti critiche dai Gesuiti attraverso la Civiltà Cattolica.
Mai come in questo caso fu azzeccato il detto che la Storia … si ripete.
Infatti come nel 1993 l’avanzatissimo disegno di legge per la difesa degli animali approvato alla Camera fu fatto a pezzi in Senato, e venne emanata così una legge assai poco incisiva (ma che non peggiorava la situazione rispetto alla precedente); ciononostante nel 1993 si cercò di presentare ai mass media la legge come un notevole successo.
Anche questa volta la Commissione Giustizia del Senato fa in pezzi il disegno di legge e introduce – fra l’altro – una notevole esclusione: attraverso l’articolo 19 ter esclude dall’applicazione delle norme tutti i settori disciplinati da normative speciali (come visto sopra).
Non solo, le nuove disposizioni non sono più contro la vita e l’incolumità degli animali, bensì a tutela del “sentimento per gli animali”, analogamente, come si legge dai lavori parlamentari, alla tutela del sentimento per i defunti. Gli animali tornano ad essere oggetti e non soggetti di tutela. Quando a metà luglio del 2003 la legge viene approvata, il mondo animalista comincia a spaccarsi: dai comunicati stampa si evidenziano due visioni: da una parte quella di LAV e WWF (tramite il suo Vicepresidente, il magistrato Maurizio Santoloci) che applaudono entusiasticamente alla nuova legge, dall’altra spiccano il Movimento UNA e gli Animalisti Italiani che definiscono la legge ottima per 17 milioni di cani e gatti e pessima per 700 milioni di animali (selvatici, d’allevamento ecc.)
Ii disegno di legge torna quindi alla Camera (fra l’altro con un parere di fuoco da parte della Commissione Affari Sociali, che ne attesta il disastroso peggioramento); dato che la storia si ripete, ma con qualche variante, la Commissione Giustizia della Camera (a differenza di quanto accaduto nel 1993) provvede sì a modificare la legge, ma solo per peggiorarla in alcuni punti persino rispetto alla vecchia legge: infatti ha reso necessario che la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura sia legata alla prova della grave sofferenza, ha escluso dall’applicazione della normativa le feste con animali riconosciute di valore storico-culturale dalle Regioni, ha tolto il riferimento all’etologia degli animali negli spettacoli e limitato ai soli animali d’affezione le possibilità di intervento delle guardie zoofile.
VENT’ANNI INDIETRO O CINQUANT’ANNI AVANTI
Si approfondisce molto quindi la spaccatura del mondo animalista.
Da una parte vi sono oltre sessanta gruppi ed associazioni che si uniscono sul principio che la nuova legge non deve peggiorare la situazione per nessun animale, e che quindi chiede che questa legge venga modificata perché sarebbe un salto indietro di vent’anni oppure che vengano approvate subito separatamente le sole norme su combattimenti e contro le pellicce di cane e gatto, rinviando a tempi migliori le altre modifiche.
Dall’altra LAV, ENPA e WWF che invece sostengono la legge, ritenendola comunque innovativa (c’è chi parla di un salto in avanti di cinquant’anni!) e che considerano i peggioramenti sostanzialmente marginali: paventano infatti la decadenza della stessa per l’avvicinarsi della fine della legislatura nel caso vi si mettesse mano ulteriormente.
Pur partendo svantaggiatissime, le associazioni contrarie riescono a sgretolare il muro “bipartisan” di sostegno tanto che alla fine – dopo molte vicissitudini – l’intera opposizione presente alla Commissione in Senato o vota contro (Verdi e Margherita) o si astiene (DS). La maggioranza però desidera fortemente la legge per una questione di immagine e quindi la fa passare sapendo di poter contare sull’approvazione di LAV, ENPA e WWF.
COSA ACCADRA’ ORA
Lasciamo la parola a un esperto. Riportiamo il parere del procuratore generale di Trento, in un’intervista apparsa su l’Adige il 5 agosto il cui titolo è: “Più difficile punire chi maltratta gli animali”.
Il procuratore della Repubblica Stefano Dragone ha letto con attenzione la nuova legge che punisce chi maltratta o abbandona animali. L´ha studiata con il piglio del magistrato ma anche con gli occhi di chi è sensibile a questo tema. Il giudizio finale non è tenero. Dragone, infatti, spiega che la legge così com´è non consente di punire chi colposamente maltratta un animale.
Inoltre anche lo sbandierato inasprimento delle pene, che ora possono arrivare fino all´arresto, è più di forma che di sostanza: «È ragionevole pensare – dice Dragone – che in realtà mai nessuno finirà in carcere per
aver maltrattato un animale».
Procuratore, qual è la sua impressione su questa nuova, discussa legge? Diciamo subito che lo spirito della legge è sicuramente condivisibile. Va rilevato però che il delitto di maltrattamenti nei confronti di animali –
punito con multa o in alternativa con la reclusione – ha due conseguenze. Primo, di fatto il giudice applicherà sempre la multa. Secondo, la norma non punisce chi lascia un cane a soffrire il caldo in macchina. Questo perché non sono sanzionati i comportamenti colposi.
Quindi chi tiene il cane alla catena, in inverno in condizioni igieniche non buone non potrà essere denunciato?
Diciamo che avrà buoni margini per difendersi sostenendo che nessuno aveva mai detto nulla e che il cane è sempre stato benone in quelle condizioni.
Per il giudice ravvisare il reato potrebbe essere difficile. La vecchia legge però puniva questi comportamenti…
La vecchia normativa, pur con pene insufficienti, permetteva all´autorità giudiziaria un più ampio margine di intervento. Adesso le sanzioni sono decisamente più severe, ma saranno adottate in casi più limitati.
L´aver previsto l´arresto potrebbe essere un utile deterrente? La stampa ha enfatizzato questo aspetto. Da un punto di vista sociologico ha fatto bene. Ma il giurista non può esimersi dal ricordare che questa previsione in realtà è assolutamente teorica.
Vuol dire che nessuno mai finirà in galera per aver picchiato a morte un cane?
Per i casi più gravi è prevista la condanna a pena detentiva, ma la reclusione verrebbe sospesa in attesa di una decisione del Tribunale di sorveglianza. E non credo che in questi casi si arriverà mai a disporre il carcere, al massimo ci sarà qualche caso di detenzione domiciliare.
Ma questo è un problema di tutto il nostro sistema giudiziario: le pene sono più teoriche che reali.
UN PRIMO ESEMPIO INDICATIVO
L’8 agosto è stato riportato sul Corriere un caso purtroppo emblematico: un uomo ha sgozzato un coniglio sulla spiaggia; ha poi aggredito i Carabinieri chiamati da persone inorridite e quindi è stato processato per direttissima; processato per direttissima si è beccato 8 mesi; per il maltrattamento? No, per «resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per porto di arma bianca di genere proibito». E la nuova legge? Non è stata applicata, perché lo sgozzatore lo ha fatto per mangiare; l’articolo si chiude con un’amara constatazione: un coniglio per fame, dunque, si può sgozzare tranquillamente davanti a tutti. Alla faccia, aggiungiamo noi, dei cinquant’anni avanti.
UN ALTRO ESEMPIO SIGNIFICATIVO: GLI ARCHETTI
Un Pettirosso è imprigionato in un archetto con entrambe le zampe spezzate come nella foto che vedete.
La sofferenza per questi animali è terribile; con la vecchia normativa il colpevole venica denunciato per il reato di uso di mezzi vietati (art.30 lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).
Adesso il colpevole potrà facilmente far riferimento all’esenzione relativa alle “leggi speciali” e così sarà punito per il solo reato di uso di mezzi vietati (cf. legge speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una minima ammenda.
MA NOI NON CI SCORAGGIAMO
Il fatto che questa legge sia così negativa per molti animali non vuol dire che non si possa fare nulla per cercare di migliorarla. La LEAL, come molte associazioni che hanno combattuto contro la sua approvazione in questa forma, ha aderito alla proposta di presentare un disegno di legge molto semplice, formato dagli emendamenti bocciati alla Camera e che rimuovono i gravi difetti che abbiamo esaminato. Grazie al Senatore Natale Ripamonti il disegno di legge vedrà la luce in settembre e speriamo che trovi l’appoggio di molti altri parlamentari. Nel prossimo numero pubblicheremo la petizione a sostegno di questa proposta.
VERO E FALSO SULLA NUOVA LEGGE
La legge ora tutela gli animali come soggetti di diritto.
FALSO Il titolo delle nuove disposizioni è chiarissimo: “delitti contro il sentimento per gli animali” e i lavori parlamentari lo confermano: si è voluto tutelare solo l’accresciuta sensibilità umana verso gli animali.
Questa legge punisce severamente solo crudeltà efferate e gratuite.
VERO: infierire sugli animali è ora considerato un’offesa molto grave alla sensibilità umana, alla stregua dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà per i defunti; ma proprio per questo ad essere severamente puniti saranno solo i casi di crudeltà gratuita e intenzionale, che fanno scena sui giornali e sui media; i maltrattamenti più diffusi, come cani tenuti a catena o in spazi angusti, resteranno di norma impuniti, non essendo normalmente dimostrabile la “grave sofferenza” nella detenzione.
Gli animali d’affezione hanno solo vantaggi da questa legge:
FALSO: la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura è ora sanzionabile solo se si prova anche la grave sofferenza; si tratta quindi di un notevole peggioramento.
Per la gran parte degli animali la tutela è ora ridotta:
VERO: è il prezzo pagato per il rafforzamento delle sanzioni penali; le disposizioni vigenti hanno volutamente annullato quel poco di tutela penale che la normativa precedente garantiva per tutti i settori disciplinati da leggi speciali (circhi, vivisezione, caccia, trasporti, allevamenti ecc.)
E’ una legge che ha trovato d’accordo tutte le forze politiche:
FALSO: dopo la sensibilizzazione attuata dalle associazioni e da tutti coloro che hanno protestato con la Commissione si sono schierate contro o si sono astenute tutte le forze politiche di opposizioni ivi rappresentate (contrari Verdi e Margherita, astenuti i DS)
Adesso gli organizzatori del Palio, della corsa dei buoi di Chieuti e altre feste con animali possono stare tranquilli.
VERO: questa legge permette alle Regioni di far escludere l’applicazione della legge alle feste di riconosciuto valore storico-culturale ed evidentemente per i loro promotori non ci vorrà molto per farle riconoscere tali.
TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona la morte di un animale e’ punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e’ aumentata della meta’ se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e’ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se’ od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l’integrita’ fisica e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’:
1) se le predette attivita’ sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita’ sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e’ sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E’ altresi’ disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attivita’ di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e’ pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita’. In caso di recidiva e’ disposta l’interdizione dall’esercizio delle attivita’ medesime”.
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “e’ punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”.
3. L’articolo 727 del codice penale e’ sostituito dal seguente: “Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce)
1. E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche’ commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale)
1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
“Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita’ circense, di giardini zoologici, nonche’ dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi’ alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”:
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e’ adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: “ai sensi dell’articolo 727 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e’ abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 e’ abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole: “dell’articolo 491 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice”;
c) all’articolo 8, le parole: “dell’articolo 491” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 727”.
Art. 5.
(Attivita’ formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ di coordinamento dell’attivita’ della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e’ affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facolta’ degli enti
e delle associazioni)
1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
perseguono finalita’ di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
La legge ora tutela gli animali come soggetti di diritto.
FALSO
Il titolo delle nuove disposizioni è chiarissimo: norme per la tut e i lavori parlamentari lo confermano: si è voluto tutelare l’accresciuta sensibilità umana verso gli animali
Per la gran parte degli animali la tutela è ora ridotta:
VERO
: è il prezzo pagato per il rafforzamento delle sanzioni penali; le disposizioni vigenti hanno voluramente annullato quel poco di tutela penale che la normativa precedente garantiva per tutti i settori disciplinati da leggi speciali (circhi. vivisezione, caccia, trasporti, allevamenti ecc.)
Adesso gli organizzatori del Palio, della corsa dei buoi di Chieuti e altre feste con animali possono stare tranquilli
VERO
: questa legge permette alle Regioni di far escludere l’applicazione della legge alle feste di riconosciuto valore storico-culturale ed evidentemente per i loro promotori non ci vorrà molto per farle riconoscere tali.
Gli animali d’affezione hanno solo vantaggi da questa legge:
FALSO
: la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura è ora sanzionabile solo se si prova anche la grave sofferenza; si tratta quindi di un notevole peggioramento
E’ una legge che ha trovato d’accordo le forze politiche di entrambi i poli:
FALSO
: dopo la sensibilizzazione attuata dalle associazioni e da tutti coloro che hanno scritto alla Commissione si sono schierate contro o si sono astenute tutte le forze politiche di opposizioni ivi rappresentate (contrari Verdi e Margherita, astenuti i DS)
Questa legge avrà soprattutto una funzione di immagine:
VERO
: ad essere severamente puniti saranno i casi di crudeltà gratuita e intenzionale, che fanno scena sui giornali e sui media, ma i maltrattamenti più diffusi, come cani tenuti a catena o in spazi angusti resteranno impuniti non essendo normalmente dimostrabile la “grave sofferenza” nella detenzione.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: